Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, il 13/07/2015 ha emanato la Direttiva n. 2608, contenente le misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all'obbligo di:
Ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, tutte le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a comunicare un domicilio digitale (già PEC) al Registro Imprese valido e attivo, pena l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile.
Si intendono irregolari gli indirizzi di PEC non univoci, non più esistenti, non esclusivi e quindi non validi, revocati e multipli tra imprese.
É possibile verificare se la propria PEC è esistente ed è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese accedendo a: https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home.
Se l'indirizzo PEC è indicato, occorre verificare che la casella sia effettivamente operativa presso il proprio gestore (si consiglia di inviare un messaggio di prova e attendere la ricezione della ricevuta di consegna, che attesta il corretto funzionamento della casella).
La PEC dell'impresa deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese).
La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporta l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e determina l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 2630 del codice civile per le società e di cui all’articolo 2194 c.c. per le imprese individuali.
La comunicazione del domicilio digitale (già PEC) al Registro delle Imprese dovrà avvenire con pratica telematica di comunicazione unica seguendo le indicazioni presenti sul “SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" disponibile sul sito istituzionale.
In alternativa è possibile provvedere alla comunicazione del domicilio digitale (già PEC) tramite la procedura semplificata e gratuita di “Pratica Semplice”, per la quale è necessario essere in possesso della firma digitale del titolare/legale rappresentante.
La domanda è esente da diritti di segreteria e non è soggetta all’imposta di bollo (qualora, unitamente al domicilio digitale, siano presentate altre variazioni, la domanda sconterà i relativi importi previsti).
Le informazioni sono disponibili su: https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec.
Il domicilio digitale non valido o scaduto è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese.
Il procedimento di cancellazione di domicilio digitale irregolare ha inizio con l’accertamento d’ufficio, anche su segnalazione, del mancato funzionamento o dell’irregolarità dell’indirizzo iscritto nel Registro delle Imprese.
L’Ufficio del Registro delle Imprese periodicamente avvia procedimenti di cancellazione degli indirizzi PEC non regolari e invalidi, ai sensi dell’art. 37 del D. L. n. 76/2020. A tal fine dal “Cruscotto PEC” di Infocamere vengono periodicamente estratti degli elenchi di domicili digitali revocati o inattivi o multipli ai fini dell’avvio del procedimento di cancellazione, che viene adottato con determinazione del Conservatore di cancellazione massiva.
Dell’avvio del procedimento viene data pubblicità mediante Avviso affisso per 30 giorni all’Albo on- line camerale unitamente all’elenco delle PEC da cancellare, consultabile fino alla data di pubblicazione.
Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione senza che le imprese abbiano provveduto a comunicare il nuovo indirizzo PEC, viene disposta la cancellazione degli indirizzi pec irregolari con determinazione del Conservatore, che viene pubblicata all’Albo on-line e sul sito nella sezione dedicata.
Avverso il provvedimento del Conservatore di cancellazione d’Ufficio è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese entro il termine di 15 giorni, che decorre dalla scadenza dei 30 giorni della pubblicazione dell’avviso all’Albo on-line.
In altri casi la comunicazione dell’avvio del procedimento è inviata a mezzo raccomandata A/R all’impresa interessata che viene invitata a presentare la riattivazione dell’indirizzo di domicilio digitale, o a comunicarne uno nuovo, entro 30 giorni dalla sua ricezione.
Trascorsi infruttuosamente i suddetti termini, il Conservatore, con propria determinazione che viene pubblicata all’Albo on-line, dispone la cancellazione del domicilio digitale dal Registro delle Imprese.
Riferimenti normativi:
D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
D. L. n. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2
D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero del 13 luglio 2015, cosiddetta Circolare INI-PEC
Regolamento per l’assegnazione d’Ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese, approvato con deliberazione del Consiglio della Camera di Commercio Chieti Pescara n. 14 del 26.07.2022.
Procedimenti di avvio di cancellazione d’ufficio dei domicili digitali/pec revocati e non validi
Anno 2025
Il Conservatore del Registro delle Imprese, con la Determinazione n. 36 del 10/02/2025, ha disposto l’avvio della cancellazione d’ufficio dei domicili digitali/PEC revocati e non validi di imprese aventi sede nelle province di Chieti e Pescara di cui ai seguenti elenchi allegati:
Elenco imprese con sede in provincia di Chieti
Elenco imprese con sede in provincia di Pescara
Il provvedimento è consultabile all’Albo on-line, sino al termine di pubblicazione, dall’11/02/2025 al 18/02/2025, l'avviso è consultabile all'Albo on-line fino alla data di pubblicazione del 13/03/2025
Responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Rosa Ciotta
Per chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile contattare:
Rita Orsini: tel. 08715450427
procedureufficio@chpe.camcom.it
cciaa@pec.chpe.camcom.it