Cronotachigrafi

L'autorizzazione a operare come Centri tecnici sui tachigrafi digitali/ intelligenti ogni generazione e sui tachigrafi analogici viene rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. 23 febbraio 2023 previa domanda in bollo da presentarsi per il tramite della Camera di Commercio, corredata dalla prevista documentazione e dall’attestazione del versamento dei diritti di segreteria per l’importo di € 370,00. L’autorizzazione ha la durata biennale ed è rinnovabile per periodi di pari durata

 

NORMATIVA TACHIGRAFO: PROSSIME SCADENZE E ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI

 

Si ricordano i principali obblighi introdotti dalla più recente normativa dell'Unione europea in merito al sistema tachigrafo digitale.

 

1) CHI OPERA NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione. Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:

31 DICEMBRE 2024 (PROROGATO A FEBBRAIO 2025) - termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: tachigrafo intelligente G2V2;

19 AGOSTO 2025 - termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. Tale obbligo vale, anche in questo caso,  solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;

01 LUGLIO 2026 - termine entro il quale anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.

 

DAL 31/12/2024 TUTTI GLI OPERATORI CHE GUIDANO MEZZI ASSOGGETTATI ALL'USO DEL TACHIGRAFO (sia analogico che digitale di ogni generazione) hanno l'obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti nell'ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).

Al riguardo va precisato che solo le carte tachigrafiche omologate a luglio 2023 (sulla base delle disposizioni normative che ne hanno disposto l'adeguamento) hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività; quindi gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all'obbligo normativo dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione.

Infatti, non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione, spetta unicamente all'utente decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di guida alle Autorità preposte ai controlli con le modalità alternative previste. I conducenti, pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell'attività dei 56 giorni precedenti per garantire i

controlli di legge. La nuova carta, infatti, inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla Camera della carta precedente (obbligatoria in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide) i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.

 

CHIARIMENTI SULLE CARTE TACHIGRAFICHE GEN2

Precisazioni da Unioncamere

 

Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione sono di due tipologie e tutte di generazione 2. La tipologia è  riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:

  • le carte gen2v1 recano il codice: E 3 1003
  • le carte gen2v2 (rilasciate a partire dal 21 luglio 2023) recano il codice: E 3 1004.

A seguito di approfondimenti tecnici sono emerse le seguenti considerazioni con riferimento alle carte circolanti e alla loro capacità di registrazione dei dati.

Le carte gen2v1 possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all’uso che della carta viene fatto in relazione allo svolgimento dell’attività. Infatti, se risulta necessario agire con l’inserimento manuale di parametri aggiuntivi, questi potrebbero saturare lo spazio di memoria e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare.

Le carte gen2v2, di ultima generazione, garantiscono di norma la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.

In linea generale si può affermare che i conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria (nelle carte gen2v1) sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci, in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe arrivare a saturare la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 gg di attività e di dover ricorrere alle stampe.

In sintesi si può, dunque, ritenere che la stampa dei dati di guida può non rivelarsi indispensabile, se è possibile verificare che la propria carta (indipendentemente dalla tipologia) già contiene la registrazione degli ultimi 56 giorni.

Poiché ciò può variare in funzione dell'uso che il conducente ne fa nel corso della propria attività lavorativa, ancor prima di pensare ad una sostituzione, il titolare può verificare lo stato dei dati presenti sulla propria carta e se coprono già i 56 giorni previsti non ha bisogno di sostituire la carta o di munirsi di stampe.

Si sottolineano ancora  due importanti elementi per la corretta gestione delle carte e conservazione dei dati:

  1. con la sostituzione della carta tachigrafica, la nuova carta registra dal primo giorno del suo utilizzo ed è quindi essenziale scaricare i dati della carta sostituita prima della riconsegna; 
  2. come regola generale uno scarico frequente e regolare dei dati delle carte, consente di avere sempre dati disponibili per gli usi richiesti dalla legge.

 

NORMATIVA TACHIGRAFO: PROROGA OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AI TACHIGRAFI DI ULTIMA GENERAZIONE G2V2 - INDICAZIONI MINISTERIALI SULLE REGISTRAZIONI DEI GIORNI DI ATTIVITÀ SULLE DIVERSE VERSIONI DI CARTE TACHIGRAFICHE

 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in merito alla normativa sul tachigrafo e si rendono disponibili le recenti circolari esplicative del Ministero dell'Interno che si descrivono brevemente: 

 

  • Nessun obbligo di sostituzione delle carte tachigrafiche con quelle G2V2; in caso di memoria insufficiente alla registrazione di tutte le attività dei 56 giorni precedenti, obbligo di stampa delle attività di guida al termine di ogni giornata lavorativa da tenere a disposizione delle Autorità di controllo; rimane quindi il suggerimento di verificare la capacità di memoria delle carte conducente prima di valutare qualsiasi necessità di sostituzione.

 

  • Periodo di tolleranza di due mesi (fino a febbraio 2025) dell'obbligo di sostituzione dei tachigrafi analogici e digitali di vecchia generazione con quelli di ultima generazione G2V2. Tale periodo è finalizzato all'adeguamento previsto dalla normativa.

 

  • Documentazione da tenere al seguito a disposizione degli organi di controllo e acquisizione in fase di controllo anche attraverso modalità digitali. La documentazione ha lo scopo di testimoniare l'adempimento dell'obbligo dell'impresa di aver adeguatamente formato i propri conducenti sul corretto utilizzo del tachigrafo.

Si segnala inoltre l'introduzione di una nuova esenzione dall'uso del tachigrafo per i veicoli adibiti al trasporto di denari o di valori (Art. 31 L. 177/2024).

 

Allegati:

Circolare Mininterno  Reg.to UE 2020-1054 (obbligo registrazione 56 giorni)

Circolare modifica art. 6 d.lgs. 144-2008

Circolare Proroga tachigrafo e deroghe al suo uso

 

RINNOVO

Il Centro tecnico presenta alla Camera di Commercio con modalità telematiche l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione accompagnata da una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile tecnico del Centro tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e dall’attestazione di versamento del diritto di segreteria o pari a € 185,00.

Il versamento dei diritti di segreteria dovuti per la richiesta di autorizzazione e per quella di rinnovo del Centro tecnico deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA oppure presso gli sportelli della Camera di Commercio Chieti Pescara.

 

TACHIGRAFI INTELLIGENTI

Dal 15 giugno 2019 i veicoli immatricolati nell’UE, soggetti all’installazione di tachigrafo, devono essere dotati di “tachigrafo intelligente” ai sensi del Regolamento (UE) 165/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502. Per poter svolgere interventi sui tachigrafi intelligenti i Centri tecnici già autorizzati ad operare sui i tachigrafi digitali devono richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la Camera di Commercio, l’estensione dell’autorizzazione di cui sono già titolari per la quale è dovuto alla CCIAA un diritto di segreteria di € 260.

E’ comunque possibile richiedere una nuova autorizzazione a operare come Centro tecnico sui tachigrafi intelligenti e, in tal caso, il diritto di segreteria dovuto alla Camera di Commercio è pari a € 370.

 

MODULISTICA

La modulistica di cui all’art. 22 del D.M. 23/02/2023 per la presentazione delle istanze di rilascio delle autorizzazioni, estensioni e variazioni, è reperibile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al seguente indirizzo di collegamento: 

https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/metrologia/tachigrafi

 

OFFICINE AUTORIZZATE AD OPERARE SUI CRONOTACHIGRAFI CEE

Ai sensi dell'art. 26 del D.M. 23/02/2023, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto stesso, le officine già autorizzate per il solo Tachigrafo analogico possono (se dispongono dei requisiti ed intendono intraprendere tale percorso) ottenere autorizzazione a Centro Tecnico. Diversamente, decorso inutilmente il termine del periodo transitorio, le autorizzazioni per solo analogico decadono.

 

Riferimenti normativi

D.M. 23 FEBBRAIO 2023: Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell' apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31/10/2003, n. 361.

D.M. 9 NOVEMBRE 2021, n. 242: Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada

REGOLAMENTO (UE) N. 165 del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada