Nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara prosegue nell’impegno di promuovere, attraverso l’erogazione di contributi, la crescita del livello di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del territorio, supportandone la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali e la realizzazione di azioni per promuovere la propria presenza nei mercati esteri.
Caratteristiche del bando:
- le spese finanziabili dovranno essere riconducibili ai seguenti progetti di internazionalizzazione:
Modalità di presentazione delle domande e scadenza del bando:
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all’indirizzo https://restart.
Per un supporto tecnico sulla piattaforma Restart la invitiamo a contattare il servizio qualificato per l'utilizzo del servizio, (con guida, video, assistente virtuale, form di contatto) i cui riferimenti sono disponibili al link: https://restart.
Il servizio di assistenza telefonica è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 al n. tel. 049/2015200.
A partire dalle ore 9.00 del 30/07/2026 sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.
A partire dalle ore 11.00 del 09/09/2026 fino alle ore 16:00 del 15/12/2026 sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l’invio telematico in piattaforma.
Per l’invio della pratica è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, che deve essere assolta in modo virtuale, utilizzando esclusivamente il sistema PagoPA.
L’erogazione del contributo avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart, da inoltrare entro 60 (sessanta) giorni dal completamento del progetto di internazionalizzazione e comunque entro e non oltre le ore 18.00 del 28/02/2027, pena la decadenza dal contributo.
Le domande saranno istruite “a sportello” dall’Ufficio camerale competente, in ordine cronologico di presentazione attestato dalla data e dal numero di protocollo assegnato dal sistema Webtelemaco di Infocamere, e previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza e regolarità dell’istanza presentata.
Assegnazione dei contributi:
Il responsabile del procedimento amministrativo effettuerà l’esame delle domande e della relativa documentazione presentata, nonché di quella acquisita d’ufficio a completamento dell’istruttoria. I contributi saranno quindi assegnati "a scorrimento", in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento del fondo di € 120.000,00
Prima di presentare la domanda, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, presso l’Ufficio Diritto Annuale presso l’Ufficio Diritto Annuale alla mail diritto.annuale@chpe.
DURC. Le imprese devono essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto. Le imprese con posizione previdenziale e contributiva non immediatamente verificabile dall’ufficio con risultato di regolarità, perché risultanti “in verifica” sulle piattaforme INPS e INAIL, saranno ammesse con riserva e sarà chiesto di risolvere la regolarità entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della Camera di Commercio. Passato tale termine, con la permanenza dello stato di “in verifica” su piattaforma INPS/INAIL, l’impresa sarà esclusa dal voucher.
Prima di presentare la domanda, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione previdenziale e contributiva.
Ufficio di riferimento:
Il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato all’Area V – Promozione dei servizi alle Imprese ed al Territorio – Ufficio Turismo, Promozione del Territorio e Valorizzazione delle Filiere.
Per informazioni: 085/4536213-243-261
internazionalizzazione@chpe.
Le informazioni contenute in questa pagina non sono esaustive. Si invitano le imprese a consultare con attenzione il testo del bando per verificare le modalità di invio, le spese ammissibili e ogni ulteriore dettaglio.
- Bando
- Modulo dichiarazione copia conforme fatture
- Modulo dichiarazione copia conforme fotografie
- Download FAQ oppure naviga le domande qui sotto.
Sezione 1
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che abbiano sede legale e/o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Chieti Pescara e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 5 del Bando.
No. Ai fini del Bando, per unità locale operativa si intende una sede nella quale l’impresa svolga effettivamente la propria attività produttiva o di servizio.
Non sono considerate unità locali operative:
No. Il Bando prevede espressamente che le associazioni non possano essere soggetti beneficiari.
No. Non sono ammessi i progetti presentati da soggetti nella cui compagine societaria siano presenti enti pubblici, anche qualora la partecipazione sia minoritaria e l’ente pubblico non partecipi attivamente al progetto.
Sì. L’impresa deve essere in regola con il pagamento del diritto annuale relativo alle annualità 2023, 2024 e 2025.
Qualora la domanda sia astrattamente accoglibile ma emerga un’irregolarità, l’impresa potrà essere ammessa con riserva e dovrà regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dalla Camera di commercio.
È considerata regolare una posizione che presenti, per ciascuna annualità, un’insolvenza pari o inferiore a 3,00 euro.
Al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l’Ufficio Diritto Annuale alla mail: diritto.annuale@chpe.camcom.it, oppure ai seguenti n. tel. 085/4536215-263.
Sì. Il requisito della regolarità contributiva deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e mantenuto fino all’erogazione del contributo.
Sì, nei casi in cui l’obbligo assicurativo sia previsto dalla normativa vigente. La copertura assicurativa, quando obbligatoria, deve risultare valida ed efficace alla data di presentazione della domanda di contributo.
Il Bando richiede il possesso del requisito relativo alla copertura assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’art. 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e della successiva normativa di attuazione (alluvioni, frane e terremoti).
I beni soggetti all’obbligo assicurativo, se impiegati nell’attività d’impresa, sono:
L’obbligo riguarda i beni appartenenti alle categorie dell’art. 2424 c.c., Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), anche se non di proprietà dell’impresa, ma utilizzati in locazione, leasing, comodato o ad altro titolo.
Se tali beni risultano già assistiti da un’analoga copertura assicurativa stipulata dal proprietario o da altro soggetto, non è necessaria una duplicazione dell’assicurazione.
Qualora l’impresa disponga di una o più unità locali, occorre verificare, per ciascuna di esse, la presenza e l’effettivo utilizzo di beni soggetti all’obbligo Cat Nat, distinguendo le seguenti situazioni.
1. Unità locali operative
I terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali effettivamente impiegati nell’attività devono risultare coperti da una polizza Cat Nat conforme, salvo che siano già assicurati con analoga copertura.
2. Depositi e magazzini
La sola presenza di merci, prodotti destinati alla vendita o rimanenze di magazzino non determina, di per sé, l’obbligo assicurativo su tali beni. Occorre tuttavia verificare la copertura del fabbricato utilizzato e degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature rientranti nelle categorie previste dalla normativa.
3. Immobili e beni di proprietà di terzi
Qualora il proprietario dei beni utilizzati dall’impresa sia un soggetto privato non tenuto all’obbligo assicurativo Cat Nat e tali beni non risultino già coperti da un’analoga polizza, l’obbligo di assicurazione ricade sull’impresa utilizzatrice, limitatamente ai beni effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività e rientranti nelle categorie previste dalla normativa.
4. Unità locali non espressamente indicate nella polizza
Qualora dalla visura camerale risultino unità locali non indicate nella documentazione assicurativa, occorre verificare se presso tali sedi siano presenti beni rientranti nel perimetro dell’obbligo Cat Nat.
Al fine di agevolare e velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda alle imprese di allegare già in sede di presentazione della domanda, ove pertinente, la documentazione di seguito indicata, evitando successive richieste di integrazione da parte dell’Ufficio Promozione.
In particolare:
La documentazione deve consentire di accertare che tutti i beni soggetti all’obbligo assicurativo risultino coperti da una polizza Cat Nat efficace.
L’obbligo riguarda, in linea generale, le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile.
La presenza di PC, stampanti, scrivanie, sedie e normali arredi d’ufficio non determina automaticamente l’assoggettamento di tali beni all’obbligo assicurativo.
Secondo il principio contabile OIC 16, mobili, arredi, dotazioni e macchine ordinarie o elettroniche d’ufficio sono normalmente ricompresi nella voce B-II-4 “Altri beni”, che non rientra tra le categorie B-II-1, B-II-2 e B-II-3 espressamente richiamate dalla normativa Cat Nat.
Resta tuttavia da verificare:
Pertanto, una società di consulenza che opera in un ufficio in locazione con soli normali arredi e dotazioni informatiche dovrà principalmente verificare la copertura catastrofale dell’immobile utilizzato. Se l’immobile è già assicurato dal proprietario, dovrà produrre la relativa polizza e il contratto che dimostra il titolo di utilizzo. Se il proprietario è un privato non soggetto a obbligo di polizza la società utilizzatrice del bene dovrà provvedere ad assicurare i locali dove svolge la sua attività.
Qualora invece l’impresa non possieda né utilizzi alcun terreno, fabbricato, impianto, macchinario o attrezzatura rientrante nelle categorie B-II-1, B-II-2 e B-II-3, non è soggetta all’obbligo di stipula della polizza, fermo restando l’onere di fornire dichiarazione che attesti tale condizione.
La copertura assicurativa contro gli eventi catastrofali, quando obbligatoria, deve risultare operante alla data di presentazione della domanda.
Qualora la polizza non sia intestata direttamente all’impresa richiedente, non indichi espressamente una sede o un’unità locale, ovvero non consenta di individuare con chiarezza i beni assicurati, l’impresa potrà essere invitata a produrre documentazione integrativa, comprese attestazioni della compagnia assicurativa, del proprietario dell’immobile o di altro soggetto avente titolo, idonea a dimostrare che, alla data di presentazione della domanda, i beni soggetti all’obbligo risultavano già coperti.
La successiva produzione di documentazione o la stipula di una nuova polizza potranno essere valutate esclusivamente ai fini della regolarizzazione della posizione per il periodo successivo e non costituiscono, di per sé, prova del possesso del requisito alla data di presentazione della domanda.
Sono inoltre esclusi dal perimetro della copertura obbligatoria, nei termini previsti dalla normativa:
Pertanto, il documento relativo alla polizza catastrofale deve essere prodotto qualora l’impresa sia soggetta all’obbligo assicurativo, fermo restando che le eventuali cause di esclusione o di non applicabilità devono risultare conformi alla normativa vigente.
Prima di allegare la polizza, l’impresa deve verificare se rientra effettivamente tra i soggetti obbligati e se possiede o utilizza beni inclusi nel perimetro normativo. In caso di esclusione o non applicabilità, la situazione dovrà essere coerente con la normativa vigente e potrà essere oggetto di verifica istruttoria.
Sezione 2
È ammissibile la partecipazione, esclusivamente in qualità di espositore, a fiere internazionali organizzate in Italia, in altri Paesi dell’Unione europea o in Paesi extra UE, purché si svolgano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 15 dicembre 2026.
Sì. Se la manifestazione si svolge in Italia deve possedere la qualifica di fiera internazionale.
Tale qualifica deve essere attestata mediante apposito attestato rilasciato dalla società o dall’ente che organizza ufficialmente la manifestazione fieristica.
L’attestato deve essere allegato alla domanda di contributo.
Ai fini del Bando devono essere contemporaneamente soddisfatte entrambe le condizioni indicate di seguito. È ammessa anche la condivisione dello stand, ma esclusivamente quando la quota o porzione di spazio riferibile all’impresa richiedente sia fatturata direttamente dall’organizzatore ufficiale della fiera. Non sono ammesse fatture emesse o scambiate tra co-espositori. Nel catalogo ufficiale devono inoltre essere chiaramente identificabili il nome dell’impresa richiedente e il relativo numero di stand.
No. Il Bando finanzia la partecipazione alle fiere esclusivamente in qualità di espositore.
In linea generale no, quando alla stessa manifestazione la Camera di commercio Chieti Pescara, la propria Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo oppure la Regione Abruzzo partecipino con una collettiva di imprese. È tuttavia possibile derogare qualora l’impresa dichiari e documenti che la collettiva era riservata a categorie di beni o prodotti diversi da quelli da essa commercializzati. Se invece i beni o prodotti dell’impresa rientravano tra quelli ammessi dalla collettiva, l’impresa deve dimostrare di aver presentato domanda di partecipazione alla collettiva e che tale domanda sia stata rifiutata.
Sì. Il Bando ammette anche la partecipazione a fiere virtuali con partecipazione da remoto.
Sono ammissibili anche incontri d’affari B2B, in presenza o virtuali, con buyer esteri ed eventi promozionali realizzati in un Paese estero, purché organizzati dai soggetti espressamente individuati dall’art. 3 del Bando, tra cui:
L’art. 3 del Bando stabilisce che ciascuna impresa può presentare domanda per un massimo di due manifestazioni fieristiche.
Oltre alle fiere, la medesima domanda può comprendere una o più delle azioni di internazionalizzazione previste dall’art. 3, punto B, ossia:
purché tali iniziative siano organizzate da uno dei soggetti espressamente individuati dal Bando: ICE Agenzia; Camere di commercio italiane all’estero riconosciute dal Governo italiano; Aziende speciali delle Camere di commercio per l’internazionalizzazione; Camere di commercio miste regolarmente iscritte nell’apposito albo; Associazioni territoriali di categoria o loro società di servizi.
Resta in ogni caso fermo il limite massimo del contributo previsto dall’art. 7 del Bando.
Sezione 3
Tra le spese ammissibili rientrano, a titolo esemplificativo: affitto dell’area espositiva; quota di iscrizione e diritti fissi obbligatori; affitto per allestimento dello stand, arredamento, attrezzature e supporti audio/video, allacciamento elettrico e illuminazione, utenze, pulizia dello stand, assicurazione, hostess e interpreti esterni all’impresa, servizi di traduzione e interpretariato.
Sono ammissibili le spese logistiche espressamente indicate dal Bando, quali il trasporto a destinazione del materiale e dei prodotti esposti in fiera e la movimentazione di macchinari e prodotti.
Sì, nei limiti previsti dal Bando. Possono essere ammesse, ad esempio, spese relative a pubblicità nel catalogo ufficiale della fiera, magazine e quotidiani informativi della manifestazione, stampa specializzata, stampa di materiale promozionale, banner, video, poster, cartellonistica e spazi promozionali sul sito ufficiale della fiera.
No. Sono espressamente escluse le spese di vitto, alloggio e soggiorno.
No. Le spese di viaggio, compresi taxi e navette, sono escluse dalle spese ammissibili.
No. Il Bando stabilisce che in nessun caso è ammissibile il costo del personale.
In linea generale, le spese sono considerate al netto dell’IVA, delle analoghe imposte estere e delle altre imposte e tasse.
Fa eccezione il caso in cui il beneficiario sostenga effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recuperarla, nei termini previsti dal Bando.
No, salvo quanto espressamente previsto dal Bando.
Le fatture relative all’area espositiva devono essere emesse dagli organizzatori ufficiali della fiera, da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – oppure dagli altri soggetti individuati dall’art. 3, punto B (Camere di commercio italiane all’estero riconosciute dal Governo italiano; Aziende speciali delle Camere di commercio per l’internazionalizzazione; Camere di commercio miste regolarmente iscritte nell’apposito albo; Associazioni territoriali di categoria o loro società di servizi).
Sì, ma esclusivamente nei casi espressamente previsti dal Bando.
Sono ammissibili le spese sostenute prima del 1° gennaio 2026 soltanto quando si tratti di acconti (non saldi) relativi all’affitto dell’area espositiva e/o alla quota di iscrizione, purché riferiti a manifestazioni fieristiche o eventi che si svolgano nel periodo ammissibile compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 15 dicembre 2026.
Non è invece ammissibile un saldo integralmente sostenuto nell’anno 2025, salvo che l’impresa dimostri, mediante idonea documentazione, che il pagamento anticipato fosse espressamente richiesto dall’organizzatore della manifestazione fieristica oppure che, in ragione delle tempistiche previste tra il versamento dell’acconto e quello del saldo, quest’ultimo dovesse necessariamente essere effettuato entro il 2025.
Sezione 4
Per i documenti di spesa emessi in valuta diversa dall’euro, il controvalore da indicare nel Modello 1 deve essere determinato utilizzando il tasso di cambio ufficiale Banca d’Italia/BCE riferito alla data di emissione della fattura o del documento di spesa (es. preventivo). L’importo così determinato e indicato nel Modello 1 costituisce il limite massimo della spesa ammissibile.
Qualora per tale data non sia disponibile una quotazione ufficiale, deve essere utilizzato il tasso dell’ultimo giorno lavorativo precedente per il quale sia disponibile la quotazione.
In sede di rendicontazione, qualora la spesa risulti superiore all’importo indicato nel Modello 1, ad esempio per effetto delle oscillazioni del tasso di cambio, la spesa riconoscibile non potrà comunque superare l’importo massimo approvato nel Modello 1, se inferiore all’importo indicato nel Modello 1 sarà riconosciuta solo la spesa effettivamente sostenuta.
Nel Modello 1 una spesa in valuta estera è stata valorizzata e ammessa per € 4000, se al momento della rendicontazione il controvalore della fattura risulta pari a € 4300,00, l’importo massimo riconoscibile resta € 4000,00; se invece il controvalore finale risulta pari a € 3800,00, la liquidazione viene effettuata sul minore importo effettivamente sostenuto, cioè € 3800,00 e non € 4000,00.
L’utilizzo del cambio ufficiale consente di applicare a tutte le imprese un criterio oggettivo, uniforme e verificabile.
In questo modo la determinazione della spesa ammissibile non viene influenzata dall’istituto bancario utilizzato, dal circuito della carta, da eventuali spread valutari, dalle commissioni applicate o dalle oscillazioni intervenute tra la data della fattura e quella del pagamento.
Se per la data di emissione della fattura non è disponibile una quotazione ufficiale, deve essere utilizzato il cambio relativo all’ultimo giorno lavorativo precedente.
Sì. È opportuno conservare l’evidenza della quotazione ufficiale utilizzata, dalla quale risultino almeno valuta, data di riferimento, tasso di cambio e controvalore in euro.
Sì. I documenti presentati devono rispettare quanto previsto dall’art. 8 del Bando in materia di lingua e documentazione delle spese.
Pertanto, quando il documento è redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato dalla relativa traduzione.
Sezione 5
Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, al netto di IVA e/o delle analoghe imposte estere, fino a un massimo di € 5.000,00 per impresa.
Sì. Possono beneficiare del contributo esclusivamente gli interventi che presentino spese ammissibili per almeno € 3.000,00 al netto dell’IVA e delle analoghe imposte estere.
Ad esempio, in presenza di € 3.000,00 di spese interamente ammissibili, il contributo teorico sarà pari a € 1.500,00.
Sezione 6
Le domande possono essere trasmesse dalle ore 11:00 del 9 settembre 2026 alle ore 16:00 del 15 dicembre 2026.
Le domande presentate prima o dopo tali termini sono automaticamente escluse.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere, con autenticazione tramite SPID, CNS o CIE. Non sono ammesse modalità di trasmissione differenti.
Sì. Il Bando prevede la possibilità di accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione a partire dalle ore 9:00 del 30 luglio 2026.
L’invio effettivo della domanda è invece possibile a partire dalle ore 11:00 del 9 settembre 2026.
Sì. La pratica può essere trasmessa anche tramite intermediario secondo le modalità previste dal Bando.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.
Qualora vengano presentate più domande dalla medesima impresa, sarà sottoposta ad istruttoria soltanto l’ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.
Tra i documenti obbligatori previsti dal Bando rientrano:
I documenti indicati dal Bando devono essere firmati digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa richiedente.
Il Bando precisa che tali documenti non possono essere firmati da altri soggetti.
È necessario inoltre assicurarsi della validità della firma digitale al momento della sottoscrizione.
Pertanto, il certificato di firma utilizzato deve risultare valido e non scaduto, revocato o sospeso al momento dell’apposizione della firma.
Si raccomanda pertanto di verificare preventivamente la validità del dispositivo e del certificato di firma digitale utilizzati, al fine di evitare irregolarità nella documentazione trasmessa.
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma ReStart, allegando la documentazione obbligatoria prevista dal Bando.
La documentazione amministrativa è oggetto di istruttoria d’ufficio da parte dell’Ufficio Promozione.
Schema informativo: in caso di difformità prevale il testo del Bando.
La relazione non può essere generica.
Deve contenere una descrizione esaustiva del progetto di internazionalizzazione, con riferimento puntuale alle singole voci di spesa indicate nei preventivi, nelle fatture e negli altri documenti contabili allegati.
La relazione deve inoltre consentire di comprendere l’utilità della partecipazione alla fiera o dell’iniziativa di internazionalizzazione per l’impresa richiedente.
A tal fine è opportuno indicare, in maniera concreta e coerente con l’attività aziendale:
La relazione deve quindi permettere di comprendere non soltanto quali spese saranno sostenute, ma anche perché la partecipazione alla fiera o all’iniziativa risulti funzionale al percorso di internazionalizzazione dell’impresa.
Sì. È previsto il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, da assolvere virtualmente esclusivamente tramite PagoPA secondo la procedura prevista dalla piattaforma ReStart.
Qualora l’impresa sia esente dall’imposta di bollo, può indicare tale condizione già in sede di presentazione della domanda, barrando l’apposita casella prevista.
Approfondimenti operativi
Alcune carenze documentali non possono essere sanate con un’integrazione e comportano la non ammissibilità della domanda.
Non tutte le carenze documentali producono automaticamente l’esclusione. Il Bando prevede infatti la possibilità di richiedere integrazioni documentali nei casi in cui sia consentita la sanatoria.
Non sono invece sanabili:
Sono invece, in linea generale, integrabili, se riferiti a una situazione già esistente alla data della domanda: un Modello 1 già presentato ma incompleto, la relazione progettuale, l’attestato di internazionalità della fiera, le traduzioni dei documenti esteri, chiarimenti sui preventivi/fatture e la documentazione comprovante requisiti già posseduti.
Se l’Ufficio richiede un’integrazione ammissibile ai sensi dell’art. 9 e l’impresa non la trasmette entro 10 giorni alla pec: cciaa@pec.chpe.camcom.it e per conoscenza all’ufficio internazionalizzazione (internazionalizzazione@chpe.camcom.it), si verifica la decadenza della domanda di contributo.
Quando invece la domanda originaria è non ammissibile e l’impresa presenta una nuova domanda, questa assume una nuova data e ora di presentazione e quindi una nuova posizione nell’ordine cronologico previsto dal Bando.
Carenze non sanabili — domanda non ammissibile.
La domanda deve essere ripresentata: il Modello 1 non può essere formato ex novo come integrazione.
Manca una valida domanda presentata secondo le modalità previste dal Bando.
Quando obbligatoria.
Quando dovuta, l’assenza dell’assolvimento richiede la ripresentazione della domanda.
Non è possibile integrare successivamente elementi che formerebbero ex novo l’oggetto della domanda.
Non è sanabile ciò che manca originariamente come elemento essenziale della domanda o come requisito sostanziale richiesto alla data di presentazione.
Integrazione o correzione entro il termine assegnato.
Possono essere richiesti o completati in integrazione quando riferiti a una situazione già esistente alla data della domanda.
Sono ammessi chiarimenti e documentazione integrativa; possono essere acquisiti anche documenti di spesa mancanti se l’investimento è già individuato nel Modello 1.
Autodichiarazione integrabile entro 10 giorni; se vi sono più amministratori/legali rappresentanti, ciascuno rende la propria dichiarazione.
Se la posizione risulta “in verifica” sulle piattaforme INPS/INAIL, l’impresa è ammessa con riserva. L’esito di regolarità contributiva deve essere disponibile e acquisibile entro 30 giorni dalla comunicazione della Camera di commercio. Decorso tale termine, se la posizione permane “in verifica” e non è possibile accertare la regolarità contributiva, l’impresa è esclusa dal beneficio.
La mancata trasmissione entro il termine previsto di 10 giorni dalla richiesta di integrazione comporta la decadenza della domanda.
Tabella riepilogativa dei requisiti aziendali e delle principali cause di non ammissibilità.
Se l’impresa non ha sede legale e/o unità locale operativa nella circoscrizione della Camera di commercio Chieti Pescara.
Se l’impresa non risulta regolarmente iscritta al Registro delle Imprese o non è attiva al momento della domanda.
In presenza di irregolarità sanabile. La posizione deve essere regolarizzata entro 10 giorni dalla richiesta della Camera di commercio; in mancanza, la domanda decade.
Se la posizione INPS/INAIL risulta “in verifica”, l’impresa è ammessa con riserva. L’esito regolare deve essere disponibile e acquisibile entro 30 giorni dalla comunicazione della Camera di commercio. Decorso tale termine, se la posizione permane “in verifica” e non è possibile accertare la regolarità contributiva, l’impresa è esclusa dal beneficio.
Quando ricorre una situazione incompatibile con i requisiti soggettivi previsti dal Bando.
Se, quando obbligatoria, la copertura non esiste alla data della domanda. Se invece la polizza era già efficace ma manca soltanto la documentazione, la prova del requisito può essere integrata.
Se, dopo la verifica delle spese, l’investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima prevista dal Bando (€ 3.000,00 al netto dell’IVA e delle analoghe imposte estere).
Se la manifestazione non possiede, quando richiesta, la qualifica di fiera internazionale.
Il marchio con cui l’impresa partecipa alla fiera deve essere dichiarato nel Modello 1. Se nel catalogo compare il marchio anziché la ragione sociale, deve risultare chiaramente riconducibile all’impresa richiedente e coerente con quanto dichiarato.
In linea generale la partecipazione non è ammissibile se alla stessa fiera è presente una collettiva della Camera di commercio Chieti Pescara, dell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo o della Regione Abruzzo.
Deroga: l’impresa deve dichiarare e documentare che la collettiva ammetteva beni/prodotti diversi dai propri; se i beni coincidevano deve dimostrare di aver presentato domanda alla collettiva e di essere stata esclusa.
La partecipazione come semplice visitatore o ospite privo dei requisiti richiesti. L’impresa beneficiaria deve essere identificabile col proprio nome nel catalogo ufficiale degli espositori e con il relativo numero di stand.
Solo se la quota o porzione di stand riferibile all’impresa richiedente è fatturata direttamente dall’organizzatore ufficiale della fiera. Non sono ammesse fatture scambiate tra co-espositori. Nel catalogo devono risultare chiaramente il nome dell’impresa e il numero di stand.
Il cumulo con altri contributi pubblici destinati alle medesime voci di spesa, nei limiti e secondo le condizioni previste dal Bando.
I requisiti richiesti devono permanere dalla presentazione della domanda fino all’erogazione del contributo. Il venir meno di un requisito può comportare decadenza o revoca secondo la disciplina del Bando. L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione in merito ai requisiti richiesti.
È integrabile ciò che serve a chiarire o documentare una situazione già esistente alla data della domanda. Non è sanabile, invece, l’assenza originaria di un requisito sostanziale richiesto per l’accesso al contributo o integrazioni che modifichino in maniera sostanziale il progetto.
Sezione 7
No. Per ciascun marchio commerciale può essere presentata e ammessa una sola domanda di contributo.
Non sono pertanto ammesse domande presentate da imprese differenti riferite al medesimo marchio commerciale.
No. I fornitori di beni o servizi delle imprese beneficiarie non possono essere, a loro volta, soggetti beneficiari del Bando.
No.
Ai sensi dell’art. 6 del Bando, i fornitori di beni e/o servizi:
Pertanto, prima di indicare un fornitore nella domanda, l’impresa deve verificare l’assenza delle situazioni di controllo, collegamento, coincidenza soggettiva o rapporto familiare espressamente previste dal Bando.
Sezione 8
Le domande vengono istruite a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’impresa deve trasmettere quanto richiesto entro il termine indicato.
In fase di istruttoria il Bando prevede un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta per la presentazione delle integrazioni necessarie.
La mancata presentazione nei termini comporta la decadenza della domanda.
L’integrazione documentale deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cciaa@pec.chpe.camcom.it e inviata per conoscenza anche all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Internazionalizzazione: internazionalizzazione@chpe.camcom.it
Sezione 9
Eventuali variazioni dell’intervento o delle spese devono essere adeguatamente motivate, comunicate tempestivamente, comunicate prima della rendicontazione e preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio.
La richiesta deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cciaa@pec.chpe.camcom.it e inviata per conoscenza anche all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Internazionalizzazione internazionalizzazione@chpe.camcom.it
No. Il Bando precisa che non vengono accolte le richieste di variazione pervenute successivamente all’effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione.
No. La fiera ammessa a contributo non può essere sostituita in sede di rendicontazione con una fiera diversa o analoga.
Sezione 10
La rendicontazione deve essere trasmessa tramite ReStart entro 60 giorni dal completamento del progetto di internazionalizzazione e comunque entro e non oltre le ore 18:00 del 28 febbraio 2027.
Tutte le spese ammissibili devono risultare interamente sostenute e quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione e comunque nel rispetto del termine finale previsto dal Bando.
Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati mediante transazioni verificabili e definitive, documentabili attraverso:
Il semplice ordine o dispositivo di pagamento non è sufficiente, in quanto deve risultare l’effettivo addebito.
No. Il Bando stabilisce espressamente che non sono ammessi in nessun caso pagamenti in contanti.
No. Sono ammesse esclusivamente le fatture indicate nel modulo di domanda.
Il Bando stabilisce che non sono ammesse fatture aggiuntive o successive.
Schema riepilogativo ai fini informativi: in caso di difformità prevale il Bando.
Sezione 11
Sì. Le fatture relative alle spese oggetto dell’incentivo devono riportare il Codice Unico di Progetto – CUP risultante dall’atto di concessione del contributo.
Nel caso in cui una fattura sia priva dell’indicazione del CUP, il beneficiario deve procedere alla regolarizzazione mediante l’emissione di un documento elettronico integrativo trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal Bando.
Il documento integrativo deve essere conservato insieme alla fattura originale e trasmesso in fase di rendicontazione.
In sede di rendicontazione devono essere allegati insieme:
Il facsimile riportato sotto mostra il documento dell’Agenzia delle Entrate “Elenco codici CUP associati alla fattura”, quale risultato dell’integrazione. Il modello deve essere allegato insieme alla rispettiva fattura.
Il CUP e la dicitura prevista dal Bando devono essere apposti sul documento originale mediante annotazione indelebile e il documento così generato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.
Facsimile: “Elenco codici CUP associati alla fattura” (Agenzia delle Entrate)
Sezione 12
In sede di rendicontazione deve essere prodotta, tra l’altro, copia della pagina del catalogo ufficiale degli espositori nella quale compare l’impresa e la documentazione fotografica dello stand.
Devono essere presentate almeno due fotografie originali dello stand espositivo.
Nelle immagini devono risultare chiaramente visibili la denominazione dell’impresa richiedente e l’intero spazio espositivo allestito.
Le immagini devono essere prodotte nel formato originale del dispositivo di acquisizione.
La documentazione fotografica deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal Bando e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Il marchio commerciale con il quale l’impresa partecipa alla fiera deve essere espressamente dichiarato nel Modello 1. Se nel catalogo ufficiale compare il marchio anziché la ragione sociale, il marchio deve essere chiaramente riconducibile all’impresa richiedente e coerente con quanto dichiarato nel Modello 1.
Per le fiere digitali devono essere prodotti screenshot in PDF delle pagine del sito della fiera dedicate all’impresa, con URL visibile, e documentazione relativa all’iscrizione dell’impresa nel catalogo degli espositori.
Per gli incontri B2B in presenza devono essere prodotte fotografie dalle quali risultino chiaramente la controparte incontrata e gli elementi che consentano di ricondurre l’incontro alla specifica fiera o iniziativa e al relativo anno.
Per gli incontri B2B virtuali devono essere prodotti screenshot dai quali risultino chiaramente la controparte e gli elementi che consentano di comprendere a quale fiera o iniziativa l’incontro si riferisca.
Sezione 13
Il Bando prevede che decadano dal contributo le imprese che realizzino l’investimento in misura inferiore all’80% dell’investimento ammesso, fermo restando il limite minimo delle spese ammissibili previsto dal Bando.
Pertanto, eventuali riduzioni delle spese devono essere attentamente valutate anche in relazione a tale soglia.
La mancata presentazione delle integrazioni richieste entro il termine perentorio di 10 giorni può comportare la revoca o la riduzione del contributo.
No. L’impresa non deve beneficiare di altri contributi pubblici destinati all’abbattimento dei costi relativi alle medesime voci di spesa oggetto del Bando. È inoltre prevista la revoca qualora le medesime fatture risultino rimborsate o remunerate, in qualsiasi forma, anche ad altro titolo.
Camera di commercio Chieti Pescara
Ufficio Internazionalizzazione:
E-mail: internazionalizzazione@chpe.camcom.it
Tel. 085.4536.261 - 243 - 213 | PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it