La comunicazione deve essere presentata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d’esercizio per il quale è redatta (es. entro il 31/12/2026 per l'esercizio chiuso al 31/12/2025), esclusivamente per via telematica a cura degli amministratori della società/impresa presso l’ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza, tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), compilando il Modulo S2 ai riquadri A/ESTREMI
ISCRIZIONE DELLA DOMANDA e B/ESTREMI DELL’ATTO (avendo cura di valorizzare il codice C – COMUNICAZIONE, come ‘codice forma atto’) e, all'interno del Modulo S2 il nuovo riquadro 33/COUNTRY BY COUNTRY REPORTING (CBCR) nel modo seguente:
- valorizzare l'apposito "flag" che identifica l'adempimento come "Comunicazione sulle imposte sul reddito (CbCR)";
- indicare esplicitamente all’interno del riquadro la data di chiusura dell’esercizio di riferimento per permettere al sistema di verificare la tempestività del deposito;
- marcare il flag all’interno del riquadro per dare conto che la comunicazione è stata pubblicata anche nel sito internet della società.
Non devono essere compilati contestualmente altri riquadri del modulo S2 per modifiche anagrafiche o societarie (la pratica deve riguardare solo la comunicazione CbCR).
Alla pratica deve essere allegato lo specifico documento (CCR - Country by Country Reporting), sottoscritto digitalmente dall’amministratore della società e conforme alla tassonomia prevista dal regolamento della Commissione Europea 2024/2952; al link seguente https://finance.ec.europa.eu/publications/public-country-country-reporting-taxonomy-project_en è disponibile il generatore messo a disposizione dalla UE.
Il sistema camerale ha predisposto il Manuale operativo per l’invio delle comunicazioni sulle imposte sul reddito (CBCR) con tutte le informazioni necessarie alla corretta predisposizione dell'adempimento.
La pratica telematica per la comunicazione CbCR può essere presentata al registro imprese alternativamente: dal soggetto obbligato (amministratore della società), da un commercialista incaricato dall’obbligato, da un notaio.
Pratica presentata dal soggetto obbligato
In questo caso l’amministratore della società, obbligato all'adempimento, sottoscrive digitalmente la distinta di presentazione/il modello.
Nella compilazione della distinta deve essere indicato, quale obbligato alla presentazione (‘dichiarante’), il cognome e nome dell’amministratore che la firma digitalmente.
Pratica presentata da commercialista incaricato
L’amministratore obbligato può incaricare al deposito dell’adempimento un professionista iscritto nella sezione A o B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000), che deve sottoscrivere digitalmente la distinta/modulistica, rendendo inoltre l’apposita 'dichiarazione di incarico' nel modello/campo Note dell’istanza.
Nella compilazione della distinta deve essere indicato, quale obbligato alla presentazione (‘dichiarante’), il cognome e nome del professionista e come qualifica quella di "professionista incaricato" o "commercialista incaricato".
Pratica presentata dal notaio
La pratica può essere presentata e firmata digitalmente dal notaio, che si presume, in quanto notaio istante, che abbia ricevuto apposito incarico dall’amministratore.
Nella compilazione della distinta deve essere indicato, quale obbligato alla presentazione (‘dichiarante’), il cognome e nome del notaio incaricato e come qualifica quella di "notaio" o "notaio incaricato".