Dall'1° al 31 agosto vige il periodo di sospensione feriale dei termini giudiziari per gli atti di fusione e per gli altri atti per la cui iscrizione sono previsti termini analoghi a quelli dell'atto di fusione (es. scissione, trasformazione eterogenea etc).
Pertanto per il deposito al Registro delle Imprese i termini devono essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione feriale.